Art. 11
Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il proprio regolamento interno. Il Consiglio, per l'esercizio delle sue funzioni e in particolare per assicurare il regolare funzionamento degli uffici, delle commissioni e dei gruppi consiliari, ha, nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio, piena autonomia funzionale, organizzativa e contabile, che esercita sulla base del proprio regolamento interno. Nell'ambito di tale autonomia funzionale, organizzativa e contabile, l'Ufficio di presidenza provvede per la destinazione dei locali e del personale necessario per lo espletamento dell'attivita' consiliare.
Testo vigente dal 3 agosto 1971
