Al fine di garantire la piu' ampia partecipazione popolare alla formazione dei provvedimenti della Regione e di acquisire tutti gli elementi utili al proprio funzionamento, le Commissioni possono procedere alla consultazione diretta di enti locali, di cittadini, di organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali; il Regolamento stabilisce adeguate forme di pubblicita' dell'ordine del giorno e dei lavori delle Commissioni. Le leggi possono prevedere consultazioni obbligatorie da parte delle Commissioni. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le Commissioni possono disporre lo svolgimento di indagini conoscitive, allo scopo di acquisire informazioni, dati, documenti o altro materiale comunque utile alla loro attivita'. Alle Commissioni non possono essere attribuiti poteri deliberativi di leggi di regolamenti o di altri provvedimenti spettanti al Consiglio.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;340~art22 · fonte su Normattiva