Art. 62
La Regione riconosce il diritto dei cittadini e delle organizzazioni sociali all'informazione sulla attivita' politica, legislativa ed amministrativa regionale come premessa ad una effettiva partecipazione democratica. Il dovere di informazione viene assolto, oltre che con e pubblicazioni prescritte dal presente Statuto e dalle leggi, mediante l'impiego degli strumenti di comunicazione di massa e in particolare di quelli pubblici garantiti da un controllo democratico e mediante incontri diretti degli organi regionali con i cittadini, gli enti locali, i sindacati e le altre organizzazioni sociali. La Regione garantisce a tutti i cittadini la piena disponibilita' dei dati e degli elementi raccolti dagli organismi regionali, con i limiti e le modalita' previsti dalla legge e dai regolamenti ai soli fini del rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e della tutela dell'interesse generale della Regione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
