La Regione riconosce il diritto dei cittadini e delle organizzazioni sociali all'informazione sulla attivita' politica, legislativa ed amministrativa regionale come premessa ad una effettiva partecipazione democratica. Il dovere di informazione viene assolto, oltre che con e pubblicazioni prescritte dal presente Statuto e dalle leggi, mediante l'impiego degli strumenti di comunicazione di massa e in particolare di quelli pubblici garantiti da un controllo democratico e mediante incontri diretti degli organi regionali con i cittadini, gli enti locali, i sindacati e le altre organizzazioni sociali. La Regione garantisce a tutti i cittadini la piena disponibilita' dei dati e degli elementi raccolti dagli organismi regionali, con i limiti e le modalita' previsti dalla legge e dai regolamenti ai soli fini del rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e della tutela dell'interesse generale della Regione.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;350~art62 · fonte su Normattiva