La Regione ravvisa nei partiti politici il momento fondamentale per la determinazione della politica regionale e riconosce nel concorso degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, del movimento cooperativo, delle altre organizzazioni sociali e di tutti i cittadini il fondamento della partecipazione democratica. La Regione favorisce, nel rispetto della loro autonomia, le forme democratiche di associazionismo e di autogoverno come modalita' necessarie per una piu' di retta partecipazione dei cittadini. A tal fine: - consulta, anche con conferenza da tenersi almeno una volta all'anno, i Consigli comunali, provinciali e gli altri enti territoriali sulle principali questioni; - attua forme di intesa e di concerto con gli enti locali nei casi e con le modalita' stabilite da leggi regionali, soprattutto per le questioni che, direttamente indirettamente, si connettano a materie di loro competenza; - consulta le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi ed altre formazioni e organizzazioni sociali; - promuove indagini conoscitive e conferenze su specifici problemi, come gli agrari, gli urbanistici, gli scolastici, i culturali, i giovanili, gli sportivi, del tempo libero, economici e sociali in genere; - collabora coi Comuni e coi loro organi di decentramento per realizzare la piu' ampia partecipazione delle popolazioni alla vita della Regione.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;350~art61 · fonte su Normattiva