Nell'ambito delle materie di loro competenza, le Commissioni consiliari hanno facolta' di ordinare l'esibizione di atti e documenti e di convocare, previa comunicazione alla Giunta, i dirigenti delle Segreterie regionali e gli amministratori o, previo avviso a questi ultimi, i dirigenti di enti, aziende e agenzie regionali: i convocati sono tenuti a fornire alle Commissioni tutti i dati e le informazioni da esse richiesti, e comunque relativi all'esercizio delle loro funzioni. Alle richieste delle Commissioni non puo' essere opposto il segreto d'ufficio. I componenti le Commissioni sono tenuti al segreto sulle informazioni di cui siano venuti a conoscenza a motivo del loro ufficio, e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti, ovvero a giudizio della maggioranza della Commissione.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;340~art23 · fonte su Normattiva