Art. 29
Le dimissioni del Presidente e della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al suo Presidente le dimissioni e la cessazione di singoli membri della Giunta sono comunicate dal Presidente della Giunta entro dieci giorni al Presidente del Consiglio, che le presenta immediatamente al Consiglio per le decisioni conseguenti. In caso di cessazione dalla carica del Presidente e della Giunta, il Presidente del Consiglio, osservati gli adempimenti previsti all'articolo 11, secondo comma, convoca il Consiglio entro trenta giorni per l'elezione del Presidente e della Giunta.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
