Art. 33
Le dimissioni del Presidente o della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al Presidente del Consiglio stesso. Le dimissioni dei singoli componenti della Giunta sono trasmesse dal Presidente della Giunta al Presidente del Consiglio. Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta, o dalla Giunta, o da singoli, componenti della medesima, hanno effetto solo dopo che il Consiglio, convocato in via d'urgenza, ne ha discusso e ne ha preso atto. In caso di impedimento permanente, da accertarsi da parte del Consiglio o di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta, il Consiglio e' convocato per l'elezione del successore. Il Consiglio procede alla elezione della nuova Giunta qualora essa si riduca a meno della meta' dei propri membri. Il Consiglio e' convocato entro quindici giorni per procedere alle elezioni di cui ai casi previsti dal presente articolo. In caso di dimissioni, sostituzione o impedimento permanente del Presidente della Giunta, seguono di diritto le dimissioni dell'intera Giunta.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
