[1]Dimissioni della Giunta, del suo Presidente o di componenti la Giunta

[2]Le dimissioni della Giunta e quelle del suo Presidente sono indirizzate al Consiglio e presentate al Presidente del Consiglio stesso. Le dimissioni di componenti la Giunta sono comunicate immediatamente dal Presidente della Giunta al Presidente del Consiglio. Le dimissioni della Giunta, del suo Presidente o di componenti la Giunta hanno effetto solo dopo che il Consiglio ne ha preso atto.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;343~art40 · fonte su Normattiva