Art. 40
[1]Dimissioni della Giunta, del suo Presidente o di componenti la Giunta
[2]Le dimissioni della Giunta e quelle del suo Presidente sono indirizzate al Consiglio e presentate al Presidente del Consiglio stesso. Le dimissioni di componenti la Giunta sono comunicate immediatamente dal Presidente della Giunta al Presidente del Consiglio. Le dimissioni della Giunta, del suo Presidente o di componenti la Giunta hanno effetto solo dopo che il Consiglio ne ha preso atto.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
