Le dimissioni del Presidente e della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al Presidente del Consiglio stesso. Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta e dalla Giunta hanno effetto solo dopo che il Consiglio le ha accettate. In tale caso il Consiglio delibera esclusivamente nelle ipotesi previste dagli articoli 18, 40, comma terzo, 41, comma secondo, 59 del presente statuto, e nelle altre, per le quali l'ufficio di presidenza ritenga necessario l'esame urgente. Le dimissioni dei singoli assessori sono comunicate dal Presidente della Giunta stessa al Presidente del Consiglio entro otto giorni.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;339~art30 · fonte su Normattiva