Art. 3
La Regione ha per fine l'affermazione della persona umana e la partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica. La Regione per rendere effettive la liberta' e l'uguaglianza, promuove lo sviluppo sociale ed economico con riforme idonee ad affermare il ruolo dei lavoratori nella societa', a favorire le libere attivita' delle comunita', ad eliminare gli squilibri territoriali e settoriali.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
