Art. 3
La Regione esercita i propri poteri perseguendo le finalita' politiche e sociali che la Costituzione assegna alla Repubblica. La Regione, in attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignita' sociale dei cittadini, promuove riforme dirette a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e la eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La Regione concorre a realizzare lo sviluppo civile, economico e sociale della comunita' regionale operando per:
- a)assicurare la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la piu' ampia valorizzazione delle loro attitudini e capacita';
- b)rendere effettiva la piena parita' giuridica, sociale ed economica della donna;
- c)assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata e acquisire alla gestione pubblica i servizi di preminente interesse generale;
- d)realizzare un ordinamento agricolo che trovi nell'impresa di proprieta' coltivatrice diretta, singola e cooperativa, e nella sua organizzazione associata l'elemento fondamentale del proprio sviluppo;
- e)promuovere lo sviluppo: - della cooperazione senza fini di speculazione privata, riconoscendone la funzione sociale; - dell'associazionismo economico a fini non speculativi; - dell'artigianato e della piccola e media industria;
- f)promuovere nell'interesse generale dei consumatori una riforma del sistema distributivo che, in particolare, favorisca le forme associative delle piccole e medie imprese e la cooperazione di consumo;
- g)sviluppare il turismo e favorire la valorizzazione delle sue componenti naturali, sociali ed economiche;
- h)realizzare un sistema di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute;
- i)assicurare i servizi sociali fondamentali, particolarmente l'abitazione e i trasporti e quelli riguardanti la famiglia, l'infanzia, i giovani e gli anziani;
- l)rendere effettivo il diritto all'istruzione e alla cultura fino ai piu' alti livelli, per tutti i cittadini;
- m)valorizzare il patrimonio storico ed artistico e favorire lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica;
- n)sviluppare le attivita' sportive, ricreative e del tempo libero;
- o)realizzare la difesa attiva del suolo e dell'ambiente quale insieme di valori culturali e naturali;
- p)promuovere lo sviluppo economico e sociale delle zone depresse, con particolare riguardo a quelle montane;
- q)favorire tutte le iniziative di autogestione dei servizi e delle attivita' sociali ed economiche.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
