Art. 4
A questi fini la Regione veneta esercita i propri poteri: - per rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio, al lavoro e alla sicurezza sociale, e dei diritti della famiglia; - per rendere effettiva la parita' sociale della donna; - per determinare l'assetto sociale ed economico del territorio, rispettandone le caratteristiche naturali e promuovendone la piena valorizzazione, con particolare riguardo alle aree depresse, alle zone e comunita' montane, e per eliminare le cause dell'emigrazione; - per predisporre e attuare piani per la difesa del suolo, la regolazione delle acque, la loro razionale distribuzione e la bonifica delle terre; - per risanare e salvaguardare gli ambienti naturali e umani nel loro insieme, con una politica ecologica intesa a prevenire ed eliminare le cause di inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo; - per garantire la conservazione e il ripristino del patrimonio ambientale, storico e artistico del Veneto e di Venezia; - per promuovere la piena occupazione dei lavoratori, nella tutela dell'esercizio dei loro diritti, e assicurarne la formazione e la riqualificazione professionale; - per realizzare lo sviluppo dell'agricoltura, della pesca, dell'artigianato, delle attivita' industriali, commerciali e turistiche; - per promuovere nei vari settori dell'economia il metodo della cooperazione a carattere di mutualita' e senza fini di speculazione; - per instaurare equi rapporti economici e sociali nelle campagne, favorendo l'azienda familiare, la proprieta' coltivatrice diretta singola e associata, e la professionalita' agricola; - per garantire a tutti i cittadini i servizi sociali, con particolare riguardo all'abitazione, alla scuola, alla tutela della salute, ai trasporti, alle attrezzature sportive; - per assicurare la funzione sociale della proprieta' privata nello spirito degli articoli 42 e 43 della Costituzione; - per svolgere una politica intesa a promuovere le attivita' culturali e la ricerca scientifica e tecnologica.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
