Art. 4
La Regione promuove nell'ambito delle sue attribuzioni tutte le iniziative idonee a realizzare il pieno sviluppo della persona e l'eguaglianza dei cittadini, a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettiva partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale. Garantisce la piu' ampia partecipazione dei cittadini, degli enti locali e delle associazioni all'esercizio della potesta' legislativa e amministrativa secondo le norme dello Statuto.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
