Art. 13
Il regolamento del Consiglio disciplina l'istituzione e la, composizione delle commissioni consiliari permanenti, assicurando in ogni caso a tutti i Gruppi consiliari, la rappresentanza proporzionale complessiva sul totale dei membri delle commissioni. Tutti i consiglieri possono partecipare con diritto di parola, di proposta e di emendamento al lavoro delle Commissioni permanenti. I componenti della Giunta possono far parte delle Commissioni permanenti e speciali in qualita' di consiglieri. Alle Commissioni permanenti sono sottoposte per l'esame preliminare le proposte di legge e di deliberazione di competenza del Consiglio, nonche', per il parere preventivo, i provvedimenti della Giunta nei casi stabiliti dallo Statuto, dal Regolamento e dalle leggi regionali. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette contemporaneamente le proposte di legge e di deliberazione di competenza del Consiglio ai Presidenti delle competenti Commissioni consiliari ed al Presidente della Giunta che puo' partecipare ai lavori della Commissione o delegare un Assessore. Le Commissioni deliberano a maggioranza purche' sia presente almeno la meta' dei loro componenti. Prima dell'esame delle proposte d'iniziativa popolare o di Enti locali, la Commissione dovra' ascoltare i rappresentanti dei firmatari o degli Enti locali medesimi. Le Commissioni presentano, sulle materie di loro competenza, le relazioni e le proposte che ritengono opportune, o che dal Consiglio medesimo fossero richieste, procurandosi, a tal fine, anche su domanda del rappresentante di un gruppo, direttamente dal Presidente della Giunta o dagli Assessori competenti, informazioni, notizie e documenti. Hanno inoltre facolta' di richiedere, l'intervento del Presidente della Giunta e degli Assessori per domandare loro chiarimenti su questioni in rapporto alla materia di loro competenza, nonche', previa intesa con il Presidente del Consiglio e con la Giunta, l'intervento di funzionari dell'Amministrazione regionale o di Enti interamente dipendenti dalla Regione, che non saranno tenuti al segreto d'ufficio nel riferire alla Commissione in seduta non pubblica. Possono, altresi', chiedere al Presidente ed agli Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e deliberazioni e all'attuazione data a mozioni, a risoluzioni e ad ordini del giorno approvati dal Consiglio o accettati dalla Giunta. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre e programmare, previa intesa con il Presidente del Consiglio regionale e con la Giunta, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili all'attivita' del Consiglio stesso. A tal fine, possono essere costituite anche Commissioni speciali. Commissioni speciali possono essere, altresi', costituite con legge regionale per svolgere inchieste sullo operato della Giunta. Il Regolamento del Consiglio determinera' le modalita' delle consultazioni di rappresentanze di Enti locali; di categoria, di gruppi di associazioni, di singoli cittadini. L'Assessore competente per materia deve comunque essere presente a tutte le sedute della Commissione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
