Art. 38
L'iniziativa e' esercitata mediante la presentazione all'Ufficio di presidenza del Consiglio di progetti di legge o di regolamenti redatti in articoli. Il Presidente del Consiglio li trasmette immediatamente alle Commissioni referenti e alla Giunta. I progetti di legge e di regolamento vengono pubblicati in apposito supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione. Ai fini della consultazione viene curata la diffusione di tale supplemento particolarmente ai Comuni, alle Province, ai consigli di quartiere, di delegazione, o di frazione, nonche' alle organizzazioni sindacali ed economiche dei lavoratori dipendenti ed autonomi e ad altri enti e organizzazioni sociali. I progetti di legge e di regolamento non possono essere portati in discussione davanti al Consiglio prima Che sia trascorso un mese dalla pubblicazione. Durante tale periodo tutti gli enti e gli organismi interessati possono far pervenire all'Ufficio di presidenza del Consiglio osservazioni e proposte. Le norme di cui al quarto, quinto e sesto comma del presente articolo non si applicano ai progetti dichiarati urgenti ai sensi del Regolamento interno.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
