Art. 40
La Giunta e ogni consigliere possono chiedere l'esame con procedura d'urgenza di ogni progetto di legge o di regolamento. Spetta al Consiglio decidere sulla richiesta. La procedura d'urgenza e' in ogni caso adottata per il riesame delle leggi rinviate dal Governo ai sensi dell'articolo 127, terzo comma, della Costituzione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
