Art. 47
[1]Rinvio di provvedimenti amministrativi al riesame del Consiglio regionale
[2]Il Consiglio, previo parere della Giunta, puo' riconfermare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i provvedimenti amministrativi rinviati per il riesame a sensi dell'articolo 125 della Costituzione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
