Art. 22
[1]Divieto di delega e di decretazione d'urgenza
[2]Non possono essere esercitate dalla Giunta, ne' in via di urgenza, ne' per delega, le funzioni di competenza del Consiglio. In casi straordinari di necessita' e di urgenza, su richiesta della Giunta o di un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione, o di tre Presidenti di gruppo, il Consiglio e', convocato al piu' presto e comunque non oltre cinque giorni per deliberare sul merito delle proposte avanzate. Il Regolamento stabilisce modalita' particolari per la convocazione del Consiglio e per l'esame delle proposte.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
