La Giunta regionale predispone e presenta ogni anno al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano o dei piani regionali, con indicazioni di previsione, non oltre il 15 settembre. Il Consiglio regionale sottopone questa relazione all'esame dell'assemblea dei rappresentanti dei Consigli provinciali e comunali e dei comprensori della Regione. L'Assemblea puo' esprimere voti o mozioni con valore consultivo. La legge regionale regola le modalita' di convocazione e di formazione delle rappresentanze in detta assemblea.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;340~art59 · fonte su Normattiva