Art. 67
Il rendiconto consuntivo e' presentato al Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce ed e' approvato prima del bilancio preventivo. Il rendiconto contiene la descrizione e motivazione dei residui attivi e passivi. Con il conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del programma regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti di attuazione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
