Art. 63
Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio il conto consuntivo dell'esercizio precedente. Il Consiglio regionale approva il conto consuntivo entro il 30 giugno successivo. Con il conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi e opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi. La Giunta regionale trasmette al Consiglio al termine di ogni trimestre il consuntivo di cassa.
Testo vigente dal 3 agosto 1971
