Art. 12
[1]Limiti oggettivi del referendum
[2]Non e' ammesso referendum per le leggi tributarie e di bilancio. E' altresi' escluso il referendum per le norme regolamentari adottate in esecuzione di norme legislative; per i provvedimenti amministrativi meramente esecutivi di norme legislative o regolamentari; per le norme ed i regolamenti per cui e' esclusa l'iniziativa popolare.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
