L'iniziativa dei provvedimenti amministrativi di carattere generale di rilevante importanza, di cui all'articolo 39, appartiene ai soggetti indicati nell'articolo 59, che la esercitano con le modalita' ivi previste. Gli stessi provvedimenti amministrativi possono essere sottoposti a referendum abrogativo secondo le disposizioni dell'articolo 67. E' in ogni caso escluso il referendum abrogativo su provvedimenti amministrativi di mera esecuzione di norme legislative e regolamentari.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;344~art69 · fonte del testo