Possono essere sottoposti a referendum abrogativo i regolamenti regionali e gli atti amministrativi di competenza del Consiglio, esclusi quelli di cui all'articolo 6, comma quinto, punti 1), 2), 3), 8), 10), 13), 14), 15), 16) e 19), con le modalita' e i limiti di cui all'articolo precedente. Non e' ammesso il referendum per l'abrogazione di norme regolamentari meramente esecutive di norme legislative, se la proposta non riguarda anche queste ultime.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;339~art64 · fonte su Normattiva