Art. 44
[1]Limite al referendum abrogativo
[2]Il referendum non e' ammesso per l'abrogazione di norme dello Statuto, di leggi tributarie di bilancio, di regolamento interno del Consiglio, di regolamenti di attuazione di leggi dello Stato, degli atti amministrativi di interesse regionale che riguardino le materie anzidette e di quelli che siano di mera esecuzione di leggi e di regolamenti regionali. Una proposta di referendum abrogativo che sia stata respinta non puo' essere ripresentata prima di un anno.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
