Art. 26
[1]Funzioni dell'Ufficio di Presidenza
[2]L'Ufficio di Presidenza garantisce e tutela le prerogative ed i diritti dei consiglieri; assicura il rispetto dei diritti delle minoranze; mantiene i rapporti, coi Gruppi consiliari ed esercita le altre funzioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento interno.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
