Approvazione
Art. 18
L'Ufficio di presidenza garantisce e tutela le prerogative e i diritti dei consiglieri, assicura il rispetto dei diritti delle minoranze, mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari ed esercita le altre funzioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
