[1]Funzioni dell'Ufficio di Presidenza

[2]L'Ufficio di Presidenza tutela e garantisce le prerogative dei Consiglieri e i loro diritti, provvede all'insediamento delle Commissioni e ne coordina l'attivita' mediante i rapporti con i Gruppi consiliari e ne garantisce la possibilita' di funzionamento; esercita le proprie funzioni a norma di Statuto e di Regolamento.

Testo vigente dal 28 luglio 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-07-22;480~art33 · fonte su Normattiva