Art. 33
[1]Funzioni dell'Ufficio di Presidenza
[2]L'Ufficio di Presidenza tutela e garantisce le prerogative dei Consiglieri e i loro diritti, provvede all'insediamento delle Commissioni e ne coordina l'attivita' mediante i rapporti con i Gruppi consiliari e ne garantisce la possibilita' di funzionamento; esercita le proprie funzioni a norma di Statuto e di Regolamento.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
