Art. 15
[1]Ufficio di presidenza
[2]L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale garantisce il rispetto delle norme del regolamento interno, tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri e la funzione della minoranza; assicura il buon andamento dei lavori delle Commissioni e dei servizi consiliari e programma, d'intesa con il Presidente della Giunta, i Presidenti dei gruppi consiliari e con i Presidenti delle Commissioni, l'ordine dei lavori del Consiglio regionale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
