Approvazione
Art. 12
L'Ufficio di Presidenza garantisce e tutela le prerogative e i diritti dei consiglieri, tiene i rapporti con i Gruppi consiliari, amministra i fondi deliberati per il funzionamento del Consiglio ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto o dal Regolamento.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
