Art. 32
[1]Convocazione del Consiglio
[2]Il Consiglio regionale e' riunito in sessione ordinaria il primo giorno non festivo della terza settimana di gennaio, di maggio e di ottobre. Il Consiglio e' inoltre convocato dal suo Presidente: sentiti l'Ufficio di Presidenza e la conferenza dei capigruppo, a richiesta della Giunta, su iniziativa di un quarto dei consiglieri. Nel caso di richiesta e di iniziativa il Consiglio e' convocato, con l'ordine del giorno stabilito dai proponenti, non oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta. Periodicamente il Presidente convoca l'Ufficio di Presidenza integrato dal capigruppo, dai Presidenti delle Commissioni permanenti e dal Presidente o dal Vice Presidente della Giunta regionale ovvero da un suo rappresentante, per predisporre il calendario di attivita' del Consiglio e delle Commissioni. Il Presidente sottopone la proposta di calendario all'approvazione del Consiglio.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
