Art. 31
[1]Organizzazione e uffici
[2]Il Consiglio, per l'esercizio delle funzioni proprie e per l'attivita' delle Commissioni e dei Gruppi consiliari organizza in piena autonomia, tramite l'Ufficio di Presidenza, uffici e servizi utilizzando stanziamenti appositamente previsti nel bilancio. Un ufficio legislativo a disposizione degli organi della Regione e' disciplinato dal Regolamento interno. E' istituito presso il Consiglio l'ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
