[1]Organizzazione e uffici

[2]Il Consiglio, per l'esercizio delle funzioni proprie e per l'attivita' delle Commissioni e dei Gruppi consiliari organizza in piena autonomia, tramite l'Ufficio di Presidenza, uffici e servizi utilizzando stanziamenti appositamente previsti nel bilancio. Un ufficio legislativo a disposizione degli organi della Regione e' disciplinato dal Regolamento interno. E' istituito presso il Consiglio l'ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;341~art31 · fonte su Normattiva