Art. 10
Il Consiglio regionale e convocato dal suo Presidente. Esso e' in sessione ordinaria dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 dicembre. Il Consiglio si riunisce inoltre ogni qualvolta il suo Presidente, sentito l'Ufficio di presidenza, lo ritenga opportuno ovvero su richiesta del Presidente della Giunta o di non meno di un quinto dei consiglieri in carica. In casi di necessita' il Consiglio puo' essere convocato con preavviso di almeno 24 ore.
Testo vigente dal 3 agosto 1971
