Approvazione
Art. 33
[1]Deliberazioni del Consiglio
[2]Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo i casi per i quali sia, prevista una maggioranza qualificata.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
