Art. 16
[1]Modalita' di convocazione del Consiglio
[2]Il Consiglio regionale e' convocato dal suo Presidente, sentiti l'Ufficio di presidenza, i Presidenti dei gruppi ed il rappresentante della Giunta con cui si concorda anche l'ordine del giorno. Esso si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio, di giugno e di ottobre. Il Consiglio si riunisce inoltre quando il suo Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente deve convocarlo in modo che la seduta abbia luogo entro venti giorni, quando ne faccia richiesta il Presidente della Giunta o un quinto dei consiglieri. La convocazione e' effettuata da uno dei Vice Presidenti nei casi nei quali e obbligatoria e il Presidente non abbia provveduto ad effettuarla. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, e' recapitato a cura del Presidente del Consiglio ai singoli consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta. Entro lo stesso termine l'avviso di convocazione e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Per le convocazioni d'urgenza il termine per l'avviso e' ridotto a ventiquattro ore e la pubblicazione omessa. Entro gli stessi termini gli atti relativi agli argomenti da trattare sono messi a disposizione dei consiglieri.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
