Art. 34
[1]Modalita' del voto
[2]Il voto e' di regola palese salvo che non venga deliberato il voto segreto dalla maggioranza assoluta del Consiglio. E' sempre segreto il voto sulle persone salve le disposizioni relative all'elezione della Giunta e del suo Presidente o alla sostituzione di singoli membri della Giunta.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
