Art. 35
[1]Petizioni e voti
[2]Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessita'. I Consigli comunali e provinciali e le organizzazioni sociali possono sottoporre all'esame del Consiglio regionale voti che chiedano provvedimenti o prospettino esigenze. Il Consiglio regionale esamina i voti, le istanze e le petizioni con le modalita' indicate dal Regolamento interno.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
