Art. 64
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessita'. I Consigli comunali, provinciali e gli altri enti territoriali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi e le altre formazioni ed organizzazioni sociali possono sottoporre all'esame del Consiglio regionale voti che chiedano provvedimenti o prospettino esigenze. Il Consiglio regionale esamina i voti, le istanze e le petizioni con le modalita' indicate dal Regolamento.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
