Art. 47
[1]Esercizio dell'iniziativa
[2]L'iniziativa delle leggi e' esercitata mediante presentazione all'Ufficio di presidenza del Consiglio di proposte di legge redatte in articoli. I consiglieri regionali, nella stesura di proposte di legge, possono farsi assistere dall'ufficio legislativo del Consiglio regionale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
