Approvazione
Art. 46
[1]Iniziativa
[2]L'iniziativa delle leggi regionali appartiene ai consiglieri regionali, alla Giunta, nonche' agli elettori della Regione ed ai Consigli comunali e provinciali in base a quanto previsto dal Capo II del presente Statuto.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
