Art. 46
L'iniziativa delle leggi regionali, riconosciuta al popolo, alle organizzazioni, alle associazioni e agli enti di cui all'articolo 37, si esercita mediante la presentazione di un progetto di legge redatto in articoli e sottoscritto da almeno cinquemila elettori. L'iniziativa legislativa viene esercitata da ciascun Consiglio provinciale e dai Consigli comunali che, singolarmente o in forma associata, rappresentino una popolazione di almeno cinquemila abitanti. I primi tre sottoscrittori del progetto di legge d'iniziativa popolare o una delegazione degli enti locali proponenti hanno facolta' di essere sentiti dalla Commissione consiliare competente. I sindaci dei Comuni della Regione o gli assessori da loro delegati possono autenticare le firme degli elettori proponenti il progetto di iniziativa popolare. La legge regionale puo' dettare ulteriori modalita' di esercizio della iniziativa legislativa popolare.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
