Art. 42
[1]Iniziativa legislativa
[2]L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali appartiene alla Giunta, a ciascun Consigliere regionale, ai Consigli provinciali, ai Consigli comunali ed agli elettori secondo le disposizioni del presente Statuto. L'iniziativa e' esercitata mediante presentazione all'ufficio di Presidenza del Consiglio di progetti di legge redatti in articoli.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
