Art. 28
L'iniziativa delle leggi regionali, mediante la presentazione di una proposta di legge redatta in articoli, compete: - alla Giunta regionale; - a ciascuno Consigliere regionale; - ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque; - ai singoli Consigli provinciali; - agli elettori della Regione in numero non inferiore a 5.000. Le proposte di legge di iniziativa della Giunta sono sottoscritte dal Presidente. La presentazione delle proposte di legge d'iniziativa popolare e' regolata in conformita' all'articolo 35 del presente Statuto. La verifica della regolarita' delle proposte di legge e' di competenza del Consiglio regionale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
