[1]Ordinamento amministrativo

[2]L'attivita' amministrativa della Regione si ispira ai principi del decentramento e della pubblicita' degli atti nonche' a criteri di semplicita' e di celerita' delle procedure. L'organizzazione amministrativa della Regione e' informata al carattere prevalentemente promozionale, di indirizzo e di coordinamento dell'attivita' regionale, in funzione del piu' ampio decentramento agli enti locali. La legge regionale disciplina il procedimento amministrativo. Gli atti amministrativi della Regione devono essere adeguatamente motivati.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;341~art57 · fonte su Normattiva