Art. 57
[1]Ordinamento amministrativo
[2]L'attivita' amministrativa della Regione si ispira ai principi del decentramento e della pubblicita' degli atti nonche' a criteri di semplicita' e di celerita' delle procedure. L'organizzazione amministrativa della Regione e' informata al carattere prevalentemente promozionale, di indirizzo e di coordinamento dell'attivita' regionale, in funzione del piu' ampio decentramento agli enti locali. La legge regionale disciplina il procedimento amministrativo. Gli atti amministrativi della Regione devono essere adeguatamente motivati.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
