Art. 58
[1]Personale
[2]I dipendenti della Regione sono inquadrati in un ruolo organico deliberato dal Consiglio regionale. La legge regionale disciplina lo stato giuridico, le funzioni, le responsabilita' ed il trattamento economico del personale. Possono essere assunti a contratto, con deliberazione del Consiglio su proposta della Giunta, collaboratori per specifiche funzioni anche a livello dirigenziale secondo le norme stabilite dalla legge regionale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
