Art. 68
[1]Uffici regionali
[2]La costituzione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico, ii ruolo organico del personale, le norme per l'inquadramento nella Regione del personale delle amministrazioni dello Stato e di altri Enti pubblici, nonche' le norme per l'inquadramento degli uffici statali ad essa trasferiti, sono determinati con legge regionale approvata dalla meta' piu' uno dei Consiglieri in carica. Un ruolo organico distinto e' riservato al personale del Consiglio. Il personale della Regione, salvo i casi previsti dalla legge, e' assunto mediante concorso, secondo le modalita' stabilite dalla stessa legge. Possono essere conferiti, con delibera del Consiglio, su proposta della Giunta, incarichi speciali a persone esperte e particolarmente qualificate. La Regione garantisce al proprio personale l'esercizio effettivo dei diritti fondamentali dei lavoratori ed in particolare di quelli sindacali.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
