La legge regionale determina la costituzione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico, il ruolo organico del personale, le norme per l'inquadramento nella Regione del personale delle Amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici, non che le norme per l'inquadramento degli uffici statali ad essa trasferiti con legge della Repubblica. Agli uffici della Regione si accede mediante pubblico concorso salvo i casi previsti dalle leggi dello Stato Possono essere conferiti incarichi, con delibera de Consiglio, su proposta della Giunta, a collaboratori di alta specializzazione tecnico-scientifica per lo svolgimento di compiti specifici. La durata dell'incarico no puo' superare il termine della legislatura in corso. La Regione garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;350~art48 · fonte su Normattiva