Art. 49
La legge regionale determina la costituzione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico, il ruolo organico del personale, le norme per l'inquadramento nella Regione del personale delle amministrazioni dello Stato e di altri Enti pubblici, nonche' le norme per l'inquadramento degli uffici statali ad essa trasferiti con legge della Repubblica. L'ordinamento del personale regionale e' regolato dai seguenti principi:
- a)dall'accesso all'Amministrazione mediante pubblico concorso, salvo i casi particolari stabiliti dalla legge dello Stato;
- b)da qualifiche funzionali alle quali, nei casi stabiliti dalla legge regionale, si accede mediante pubblico concorso;
- c)dallo stipendio onnicomprensivo che attua la chiarezza retributiva;
- d)dalla progressione esclusivamente economica nell'ambito della qualifica in base all'anzianita' di servizio ed al merito, valutato con criteri obiettivi per qualita' ed efficienza;
- e)dalla precisa determinazione, nel quadro della unita' organizzativa, delle competenze e delle responsabilita' proprie di ciascuna qualifica. La Regione, previa delibera del Consiglio, puo' avvalersi, mediante contratto, di collaboratori particolarmente qualificati per lo svolgimento di funzioni specifiche. La durata del contratto non puo' superare il termine della legislatura in corso. La Regione garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
