Art. 6
[1]Decentramento
[2]La Regione persegue gli obiettivi di un effettivo decentramento favorendo, nell'esercizio delle sue attivita', la partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni, potenziando gli istituti di autonomia locale quali mezzi per l'adeguamento delle istituzioni e del loro operare al libero sviluppo della societa'.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
