Art. 7
[1]Situazioni di necessita' e pubblico interesse
[2]La Regione nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate dalla Costituzione esercitata le attribuzioni relative alle situazioni di necessita' e pubblico interesse e ai provvedimenti contingibili e urgenti secondo quanto stabilito dalle leggi dello Stato.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
